Covid, il Tar sconfessa l’Aifa: a casa non basta la “vigile attesa”.

Clamorosa sentenza del Tar del Lazio: sconfessata la linea Aifa, che in una nota del 9 dicembre 2020 diceva “Tachipirina e vigile attesa” per curare il Covid a casa. Ora è stata invece accolta l’istanza cautelare promossa dai medici del Comitato Cura Domiciliare Cvoid-19 nei confronti del ministero della Salute e di Aifa.


ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1557 del 2021, proposto da
Fabrizio Salvucci, Giuseppe Giorgio Stramezzi, Riccardo Szumsky, Luca Poretti,
rappresentati e difesi dagli avvocati Erich Grimaldi, Valentina Piraino, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo
studio Valentina Piraino in Roma, via San Tommaso D’Aquino, 104;
contro
Ministero della Salute, Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della nota AIFA del 9 dicembre 2020 recante “principi di gestione dei casi covid19
nel setting domiciliare” nella parte in cui nei primi giorni di malattia da Sars-covid,
prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e
paracetamolo, e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci
N. 01557/2021 REG.RIC.
generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da
covid;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Aifa – Agenzia
Italiana del Farmaco;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2021 il dott. Dauno
Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, a una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso
appare fondato, in relazione alla circostanza che i ricorrenti fanno valere il proprio
diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di
prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza,
e che non può essere compresso nell’ottica di una attesa, potenzialmente
pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici
stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater
accoglie, nei termini di cui in motivazione, l’istanza cautelare, e per l’effetto
sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, e fissa per la trattazione di
merito del ricorso l’udienza pubblica del 20.07.2021.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
N. 01557/2021 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2021 con
l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dauno Trebastoni Riccardo Savoia
IL SEGRETARIO

Di the milaner

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